mercoledì 12 aprile 2017

Convenzioni incompatibili per il medico, i rischi

La sentenza 44 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, pronunciata a febbraio 2017 su un medicodipendente da 30 anni del Comune di Bologna, ha stabilito che un medico convenzionato che svolga un'attività incompatibile e menta ai due datori di lavoro, non rischia soltanto la revoca dell'incarico o dei due incarichi, ma anche di restituire tutti gli stipendi che gli sono stati versati nell'incarico che non avrebbe dovuto assumere; questo a causa della condotta dolosa che rende nullo il contratto di lavoro.
Questo il caso: da 9 anni il
professionista lavorava part-time con 18 ore settimanali svolgendo nel frattempo la libera professione e nel 2009 ha preso l’incarico, dall’Ausl di Piacenza, di medico dell’emergenza territoriale, senza però dichiarare l’altro impiego. Per oltre tre anni è riuscito a “farla franca” fino a quando il Direttore Generale piacentino ha scoperto e segnalato l’anomalia, al che il medico si dimette dall’incarico di Bologna, senza preavviso; in ogni caso riceve la denuncia penale e vengono contestati gli stipendi versati dal Comune di Bologna (26 mila euro), per ore in cui era stato assente, e il danno erariale per quanto ricevuto in tre anni e mezzo a Piacenza: il medico dovrà infatti restituire ben 323 mila euro all’Ausl.
Il medico richiede la sola revoca della convenzione come sanzione disciplinare ma la Corte dei Conti replica che per la legge 412 del 1991 il sanitario non può intrattenere più di un rapporto con la pubblica amministrazione: il professionista ha però dichiarato, nel modello di autocertificazione informativa predisposto dall'Ausl, di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente. La Corte scrive inoltre che si è anche “astenuto, durante tutto lo svolgimento del rapporto convenzionale, sia dal rappresentare altrimenti la propria condizione di dipendente pubblico, sia dal far cessare la situazione di incompatibilità”. L'articolo 17 comma 8 della convenzione di Medicina generale prevede che tale situazione debba essere cessata all'atto dell'assegnazione dell'ambito territoriale carente o dell'incarico vacante. Inoltre il medico, in quanto dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Bologna, non avrebbe potuto assumere l’incarico a Piacenza, ed è in torto con i primi in quanto avrebbe dovuto avvisare del nuovo impego.
In definitiva è stato protratto nel tempo un comportamento fraudolento con ingiusto profitto, che dovrà essere restituito, senza che nulla possa attenuare la pena, nemmeno il “bene” fatto alla collettività come medico.

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